lunedì 14 gennaio 2008

Norme su espulsione cittadini comunitari



Il decreto legge 249/2007 disciplina gli allontanamenti per terrorismo o per motivi imperativi di sicurezza pubblica. Il ricorso non sospende l’espulsione
Dal 3di gennaio sono entrate in vigore , le nuove norme sulle espulsione dei cittadini comunitari previste dal decreto legge approvato alla fine dell’anno dal Consiglio dei ministri. Per ordine del Ministro dell’Interno, un cittadino europeo può essere accompagnato alla frontiera, dopo la convalida da parte del tribunale, se c’è motivo di ritenere che la sua permanenza in Italia possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. È previsto un divieto di reingresso da cinque a dieci anni (chi lo viola rischia 4 anni di reclusione), ma può essere revocato, su richiesta dell’interessato, se sono passati almeno tre anni e sono venute meno le circostanze che hanno portato all’espulsione.L’espulsione è eseguita dalla polizia subito dopo la convalida del tribunale anche per “motivi imperativi di sicurezza pubblica”, ma il divieto di reingresso è a massimo di cinque anni. Colpisce chi con il suo comportamento, rappresenta una “minaccia concreta, effettiva e grave” alla dignità umana, ai diritti fondamentali della persona o all’incolumità pubblica, una valutazione che può tenere conto anche di precedenti penali ben identificati nel testo del decreto. Questa espulsione, viene normalmente ordinata con un atto motivato del prefetto, oppure del ministro dell’Interno se riguarda cittadini europei che sono qui da almeno dieci anni o minorenni e anche in questo caso si può chiedere, dopo almeno tre anni, la revoca del divieto di reingresso. Chi non rispetta il divieto è punito con la reclusione fino a tre anni e nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera. Contro le espulsioni per terrorismo e per motivi imperativi di sicurezza pubblica si può presentare ricorso, nel primo caso al Tar di Roma, nel secondo presso il tribunale della provincia in cui è stato adottato, anche tramite le rappresentanze consolari italiane. La presentazione del ricorso non sospende però l’esecuzione del provvedimento

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